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Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy

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Licenziamenti e privacy: non c`è violazione

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Il dipendente va al bar ed il detective lo fa licenziare

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Reato universale di surrogazione di maternità: profili critici

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Licenziato il dipendente che dichiara il falso sul lavoro svolto fuori sede

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Programma nazionale Giovani, donne e lavoro

Si trasferiscono in un nuovo spazio online i contenuti informativi dedicati al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro a titolarità del Ministero del Lavoro e ...


Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza 16 marzo 2015, n.5160
Pres. Roselli – est. Nobile

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato un interessante caso relativo all’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro in conseguenza ad un’infortunio.

L’argomento ha permesso ai supremi giudci di trattare approfonditamente il tema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e del termine di prescrizione (nel caso in cui non sia stato avviato un procedimento penale) entro cui esercitare la suddetta azione.

Secondo i giudici di Piazza Cavour detto termine inizia a decorrere dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, si legge in sentenza: ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa“.