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Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy

La storia Un`azienda incarica un`agenzia investigativa di controllare un proprio dipendente – anche attraverso l`ausilio di strumenti elettronici – per verificare la correttezza del suo operato lavorativo. Nel corso dell`indagine emerg...


Licenziamenti e privacy: non c`è violazione

La storia Un rappresentante sindacale provinciale ha chiesto ed ottenuto due giorni di permesso sindacale per svolgere attività connesse alla sua funzione di sindacalista. L`azienda presso la quale lavora ha dato mandato ad un`agenzia ...


Il dipendente va al bar ed il detective lo fa licenziare

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Reato universale di surrogazione di maternità: profili critici

Surrogazione di maternità: il nuovo reato universaleRilievi critici: profili di illegittimità Costituzionale e famiglie arcobalenoProfili di effettività della norma e d...


Licenziato il dipendente che dichiara il falso sul lavoro svolto fuori sede

La storiaI controlli degli investigatori privatiIl punto di vista dell`aziendaIl punto di vista del lavoratore


Programma nazionale Giovani, donne e lavoro

Si trasferiscono in un nuovo spazio online i contenuti informativi dedicati al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro a titolarità del Ministero del Lavoro e ...


Precari Scuola - Sentenza Corte Di Giustizia Europea del 26 novembre 2014

La CGEU ha condannato l’Italia per la violazione della direttiva 1999/70/CE della comunità europea, che regola i contratti a tempo determinato giudicando illegittimo il prolungamento, da parte della pubblica amministrazione, dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi.

Secondo i Giudici Lussemburgesi: <<La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell’unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato>>.
La Corte ha ritenuto che la normativa italiana <<non prevede criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine>>. Inoltre << non contempla neanche altre misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a siffatti contratti>>.

Di seguito il Link al comunicato stampa CGEU n. 161/2014

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140161it.pdf